Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 69

Insegnamento scolastico.

In vigore dal 13 giu 1940
L'istruzione elementare è obbligatoria per tutti i minorenni; essa viene impartita nell'interno degli Istituti secondo i programmi delle scuole pubbliche. Possono altresì essere organizzate scuole artigiane, secondo gli ordinamenti scolastici e tenendo presente il carattere dell'Istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-69

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