Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 69
Insegnamento scolastico.
In vigore dal 13 giu 1940
L'istruzione elementare è obbligatoria per tutti i minorenni; essa viene impartita nell'interno degli Istituti secondo i programmi delle scuole pubbliche.
Possono altresì essere organizzate scuole artigiane, secondo gli ordinamenti scolastici e tenendo presente il carattere dell'Istituto.
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