Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 68

Finalità dell'insegnamento nelle Case di rieducazione.

In vigore dal 13 giu 1940
La scuola deve anzitutto far ben conoscere al minorenne quale sia stato l'errore da lui commesso disertando la via del dovere, e come egli possa ancora tornare degnamente tra i buoni cittadini.
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Finalità dell'insegnamento nelle Case di rieducazione. (Art. 68 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo