Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 63

Ricovero in ospedali. Proposte di dimissione.

In vigore dal 17 mag 1956
Quando risulti assolutamente indispensabile, il direttore, ottenutane, salvo il caso di assoluta urgenza, l'autorizzazione dal Ministero, ordina il ricovero dei minorenni in ospedali o in altri luoghi esterni di cura. Se il minorenne sia colpito da una grave infermità fisica o psichica, tale da impedire il proseguimento per un tempo indefinito dell'opera di rieducazione, il direttore propone al Ministero la dimissione a norma dell'.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che "Sono devoluti al direttore della casa di rieducazione i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721: [...] b) proporre al tribunale per i minorenni la dimissione dei minorenni colpiti da grave infermita' fisica o psichica, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 63; [...]".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-63

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Ricovero in ospedali. Proposte di dimissione. (Art. 63 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo