Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 65
Esame dei medicinali e dei generi alimentari.
In vigore dal 13 giu 1940
Il medico è tenuto ad esaminare i medicinali dell'armadio farmaceutico almeno ogni quindici giorni per verificarne la qualità; a visitare, quando ne è richiesto dal direttore, i generi alimentari che si introducono nell'Istituto e a firmare i verbali di accettazione o di rifiuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-65