Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 65

Esame dei medicinali e dei generi alimentari.

In vigore dal 13 giu 1940
Il medico è tenuto ad esaminare i medicinali dell'armadio farmaceutico almeno ogni quindici giorni per verificarne la qualità; a visitare, quando ne è richiesto dal direttore, i generi alimentari che si introducono nell'Istituto e a firmare i verbali di accettazione o di rifiuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-65

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Esame dei medicinali e dei generi alimentari. (Art. 65 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo