Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 60

Infermeria.

In vigore dal 13 giu 1940
Ogni Casa di rieducazione è fornita di infermeria, la quale dispone: di un reparto per la cura delle malattie non contagiose, di un reparto per la cura delle malattie contagiose, di un reparto per l'osservazione dei minorenni nuovi giunti. Inoltre l'infermeria dispone di gabinetti per ricerche cliniche, chimiche e di psicologia sperimentale, e di impianti per ricerche radiologiche e cure elettroterapiche. Il funzionamento dell'infermeria è affidato al medico, il quale ha alla sua dipendenza uno o più infermieri, scelti nel personale indicato nell' di questo regolamento fra coloro che sono forniti del diploma indicato nell' della legge 22 luglio 1934, n. 1265.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-60

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Infermeria. (Art. 60 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo