Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo II
Art. 31
Personale salariato.
In vigore dal 13 giu 1940
In ciascun Istituto sono affidati a personale salariato i servizi di fatica interni ed esterni, la pulizia dei locali, il trasporto degli oggetti e dei manufatti, la tenuta del magazzino vestiario, il servizio di portineria, della cucina e dell'infermeria, secondo le disposizioni di questo regolamento e gli ordini impartiti dal direttore.
Quando lo richiedono le esigenze del servizio, gli inservienti possono, per disposizione del direttore, essere chiamati a concorrere alla sorveglianza sui minorenni; ed hanno sempre l'obbligo di intervenire per il ristabilimento dell'ordine e della disciplina.
Il personale salariato è tenuto alla prestazione giornaliera di dieci ore di servizio, con le modalità determinate dall'orario generale dell'Istituto. Ad esso si applicano tutte le disposizioni di ordine generale che riguardano i salariati dello Stato.
Storico versioni
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