Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo II

Art. 31

Personale salariato.

In vigore dal 13 giu 1940
In ciascun Istituto sono affidati a personale salariato i servizi di fatica interni ed esterni, la pulizia dei locali, il trasporto degli oggetti e dei manufatti, la tenuta del magazzino vestiario, il servizio di portineria, della cucina e dell'infermeria, secondo le disposizioni di questo regolamento e gli ordini impartiti dal direttore. Quando lo richiedono le esigenze del servizio, gli inservienti possono, per disposizione del direttore, essere chiamati a concorrere alla sorveglianza sui minorenni; ed hanno sempre l'obbligo di intervenire per il ristabilimento dell'ordine e della disciplina. Il personale salariato è tenuto alla prestazione giornaliera di dieci ore di servizio, con le modalità determinate dall'orario generale dell'Istituto. Ad esso si applicano tutte le disposizioni di ordine generale che riguardano i salariati dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-31

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Personale salariato. (Art. 31 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo