Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo II

Art. 27

Agronomo.

In vigore dal 13 giu 1940
Alle Case di rieducazione a tipo agricolo può essere assegnato un agronomo, prescelto tra il personale indicato nell' del R. decreto 4 aprile 1935, n. 457, finché detto personale non sarà stato eliminato; oppure nel ruolo dei capi tecnici agricoli previsto nella tabella 6 dello stesso decreto. All'agronomo sono affidati l'insegnamento e la sorveglianza dei lavori agricoli. Egli ha in consegna le macchine, gli utensili e gli arnesi da lavoro; ed è responsabile della loro conservazione, distribuzione e ritiro. L'agronomo presenta al direttore, entro il primo mese dell'anno finanziario, una relazione sull'azienda agricola a lui affidata, dalla quale risultino: l'andamento dell'azienda stessa, la spesa sostenuta per le coltivazioni, i risultati ottenuti, nonché i proventi conseguiti, e i provvedimenti che appaiono utili nell'interesse dell'Amministrazione.
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Agronomo. (Art. 27 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo