Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo II
Art. 27
Agronomo.
In vigore dal 13 giu 1940
Alle Case di rieducazione a tipo agricolo può essere assegnato un agronomo, prescelto tra il personale indicato nell' del R. decreto 4 aprile 1935, n. 457, finché detto personale non sarà stato eliminato; oppure nel ruolo dei capi tecnici agricoli previsto nella tabella 6 dello stesso decreto.
All'agronomo sono affidati l'insegnamento e la sorveglianza dei lavori agricoli.
Egli ha in consegna le macchine, gli utensili e gli arnesi da lavoro; ed è responsabile della loro conservazione, distribuzione e ritiro.
L'agronomo presenta al direttore, entro il primo mese dell'anno finanziario, una relazione sull'azienda agricola a lui affidata, dalla quale risultino: l'andamento dell'azienda stessa, la spesa sostenuta per le coltivazioni, i risultati ottenuti, nonché i proventi conseguiti, e i provvedimenti che appaiono utili nell'interesse dell'Amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-27