Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo II
Art. 25
Cappellano.
In vigore dal 13 giu 1940
In ogni Casa di rieducazione l'adempimento delle pratiche religiose e l'insegnamento religioso sono affidati a uno o più cappellani.
Essi portano all'azione educatrice il contributo della fede.
Può disporsi che il cappellano eserciti anche le funzioni di insegnante.
Se l'Amministrazione offre l'alloggio nell'Istituto, il cappellano ha obbligo di abitarlo e di corrispondere un canone annuo pari ad un sesto dello stipendio o del compenso del quale egli è fornito.
In caso di assenza o di altro legittimo impedimento, il cappellano può farsi sostituire da altro religioso previamente accettato dallà direzione.
Il cappellano può farai coadiuvare una volta al mese nella
assistenza religiosa e nella confessione dei minorenni da altro religioso accettato dalla direzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-25