Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo II

Art. 22

Censore.

In vigore dal 13 giu 1940
Il censore attua le direttive date dal capo dell'Istituto per il raggiungimento della rieducazione dei minorenni; e controlla il servizio del personale di educazione, di sorveglianza, di fatica e dei maestri d'arte. Riferisce prontamente al direttore ogni fatto che concerne l'ordine dell'Istituto, il mantenimento della disciplina, il governo del personale. Il censore sostituisce il direttore nel caso di impedimento o assenza. Se l'amministrazione offre l'alloggio gratuito nell'Istituto, il censore ha l'obbligo di abitarlo; e in tal caso egli riceve anche il conveniente mobilio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-22

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Censore. (Art. 22 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo