Art. 22 · Censore.
Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo II

Art. 22

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Censore.

In vigore dal 13 giu 1940
Il censore attua le direttive date dal capo dell'Istituto per il raggiungimento della rieducazione dei minorenni; e controlla il servizio del personale di educazione, di sorveglianza, di fatica e dei maestri d'arte. Riferisce prontamente al direttore ogni fatto che concerne l'ordine dell'Istituto, il mantenimento della disciplina, il governo del personale. Il censore sostituisce il direttore nel caso di impedimento o assenza. Se l'amministrazione offre l'alloggio gratuito nell'Istituto, il censore ha l'obbligo di abitarlo; e in tal caso egli riceve anche il conveniente mobilio.
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