Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo II
Art. 22
22 / 151Censore.
In vigore dal 13 giu 1940
Il censore attua le direttive date dal capo dell'Istituto per il raggiungimento della rieducazione dei minorenni; e controlla il servizio del personale di educazione, di sorveglianza, di fatica e dei maestri d'arte.
Riferisce prontamente al direttore ogni fatto che concerne l'ordine dell'Istituto, il mantenimento della disciplina, il governo del personale.
Il censore sostituisce il direttore nel caso di impedimento o assenza.
Se l'amministrazione offre l'alloggio gratuito nell'Istituto, il censore ha l'obbligo di abitarlo; e in tal caso egli riceve anche il conveniente mobilio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-22