Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo II
Art. 19
Direttore.
In vigore dal 13 giu 1940
Il direttore è il capo dell'Istituto.
Sovraintende a tutte le parti del servizio e dà gli ordini opportuni; cura la scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle istruzioni e dei contratti; sorveglia il modo col quale il personale da lui dipendente adempie ai doveri del suo ufficio e si mantiene con esso in contatto mediante frequenti udienze.
Riferisce di volta in volta al Ministero sui fatti notevoli che riguardano l'ordine, la disciplina e, in genere, il funzionamento dell'Istituto, anche fuori dei casi preveduti da questo regolamento.
Ha l'obbligo di abitare l'alloggio che l'amministrazione gli concede gratuitamente in uso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-19