Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo II

Art. 20

Compito essenziale del direttore.

In vigore dal 13 giu 1940
Il direttore ha il compito essenziale del conseguimento della rieducazione dei minorenni internati nell'Istituto, e a tale scopo indirizza la propria attività e quella del personale dipendente. Egli, considerando l'Istituto come una grande famiglia, deve avvicinare frequentemente ciascun minorenne e conoscerne il nome, il cognome, il luogo di origine, il carattere, le ragioni dell'internamento, la situazione della famiglia dalla quale proviene, il comportamento nella scuola, al lavoro e nella vita di relazione, lo stato di riadattamento al quale è pervenuto e le possibilità di un ritorno in seno ai suoi più stretti congiunti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-20

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Compito essenziale del direttore. (Art. 20 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo