Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo II

Art. 23

Vice-censore.

In vigore dal 13 giu 1940
Il vice-censore coudiuva il Censore in tutte le attribuzioni che sono a questi demandate, e ne eseguisce gli ordini. Se all'Istituto sono assegnati due o più vice-censori, la ripartizione degli incarichi è stabilita dal direttore.
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Vice-censore. (Art. 23 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo