Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo II
Art. 23
Vice-censore.
In vigore dal 13 giu 1940
Il vice-censore coudiuva il Censore in tutte le attribuzioni che sono a questi demandate, e ne eseguisce gli ordini.
Se all'Istituto sono assegnati due o più vice-censori, la ripartizione degli incarichi è stabilita dal direttore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-23