Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo II

Art. 28

Maestri d'arte.

In vigore dal 13 giu 1940
I maestri d'arte hanno il compito e la cura dell'andamento tecnico delle officine, sia per quanto riguarda la produzione, sia per l'impiego del materiale e delle macchine. Hanno in consegna le macchine, gli utensili e gli arnesi da lavoro, e sono responsabili della loro conservazione, distribuzione e ritiro. Essi sono anche responsabili della buona conservazione e dell'uso delle materie da lavoro, e sono tenuti a presentare, entro il primo mese di ciascun anno finanziario, il rendiconto della gestione della rispettiva officina. I maestri d'arte osservano l'orario di insegnamento e di lavoro stabilito dal direttore, e disimpegnano quelle altre incombenze che egli affida loro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-28

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Maestri d'arte. (Art. 28 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo