Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo II
Art. 28
Maestri d'arte.
In vigore dal 13 giu 1940
I maestri d'arte hanno il compito e la cura dell'andamento tecnico delle officine, sia per quanto riguarda la produzione, sia per l'impiego del materiale e delle macchine.
Hanno in consegna le macchine, gli utensili e gli arnesi da lavoro, e sono responsabili della loro conservazione, distribuzione e ritiro.
Essi sono anche responsabili della buona conservazione e dell'uso delle materie da lavoro, e sono tenuti a presentare, entro il primo mese di ciascun anno finanziario, il rendiconto della gestione della rispettiva officina.
I maestri d'arte osservano l'orario di insegnamento e di lavoro stabilito dal direttore, e disimpegnano quelle altre incombenze che egli affida loro.
Storico versioni
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