Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo II
Art. 29
Sottomaestri d'arte.
In vigore dal 13 giu 1940
I sottomaestri d'arte coadiuvano i maestri d'arte nella officine più importanti e numerose, e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-29