Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo II

Art. 29

Sottomaestri d'arte.

In vigore dal 13 giu 1940
I sottomaestri d'arte coadiuvano i maestri d'arte nella officine più importanti e numerose, e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-29

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