Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo II
Art. 30
Assistenti.
In vigore dal 13 giu 1940
Il servizio di sorveglianza e di custodia dei minorenni nelle Case di rieducazione è affidato agli assistenti.
Ogni assistente vigila, di regola, una squadra e vi presta le ore di servizio stabilite dall'orario.
L'orario di servizio è composto in guisa da assicurare che, salvi i turni di riposo, una squadra sia sempre affidata ad uno stesso assistente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-30