Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo II
Art. 26
Insegnamenti esterni.
In vigore dal 13 giu 1940
L'incarico di particolari insegnamenti, istituiti a norma di questo regolamento, ai quali non sia possibile provvedere col personale indicato nell', per mancanza di elementi forniti della necessaria specifica idoneità, può essere affidato dal Ministero, su proposta del direttore, a persone estranee all'Amministrazione, che siano debitamente abilitate all'insegnamento della relativa materia.
Il numero degli insegnanti e il compenso da corrispondersi ai medesimi è determinato dal Ministero di grazia e giustizia, di concerto con quello delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-26