Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo II
Art. 24
Medico.
In vigore dal 13 giu 1940
In ogni Casa di rieducazione sono nominati, secondo il bisogno, uno o più medici, scelti di preferenza fra coloro che hanno compiuto studi di antropologia criminale, di psicologia, di psichiatria o di pedagogia.
Ad essi sono affidati il servizio d'igiene, la cura dei minorenni, del personale e quella delle famiglie che alloggiano nell'Istituto.
Nella cura è compresa la vaccinazione e rivaccinazione.
Il medico assiste saltuariamente alle lezioni, nella scuola e al lavoro, secondo le disposizioni del direttore, per trarne elementi di giudizio sulla personalità del minorenne.
Inoltre egli è tenuto ad impartire ai minorenni, nelle ore stabilite dal direttore, insegnamenti elementari di igiene e di pronto soccorso; nonché a tutti gli adempimenti stabiliti in questo regolamento e a quelli determinati dalle leggi e dai regolamenti per l'igiene e la sanità pubblica.
Se l'amministrazione offre l'alloggio nell'Istituto, il medico ha obbligo di abitarlo e di corrispondere un canone annuo pari ad un sesto dello stipendio o del compenso del quale egli è fornito.
In caso di assenza o di legittimo impedimento, il sanitario può farsi sostituire da altro medico previamente accettato dalla direzione.
L'assenza o l'impedimento debbono essere subito segnalati al direttore, che provvede ad avvertire il medico designato per la sostituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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