Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo II

Art. 24

Medico.

In vigore dal 13 giu 1940
In ogni Casa di rieducazione sono nominati, secondo il bisogno, uno o più medici, scelti di preferenza fra coloro che hanno compiuto studi di antropologia criminale, di psicologia, di psichiatria o di pedagogia. Ad essi sono affidati il servizio d'igiene, la cura dei minorenni, del personale e quella delle famiglie che alloggiano nell'Istituto. Nella cura è compresa la vaccinazione e rivaccinazione. Il medico assiste saltuariamente alle lezioni, nella scuola e al lavoro, secondo le disposizioni del direttore, per trarne elementi di giudizio sulla personalità del minorenne. Inoltre egli è tenuto ad impartire ai minorenni, nelle ore stabilite dal direttore, insegnamenti elementari di igiene e di pronto soccorso; nonché a tutti gli adempimenti stabiliti in questo regolamento e a quelli determinati dalle leggi e dai regolamenti per l'igiene e la sanità pubblica. Se l'amministrazione offre l'alloggio nell'Istituto, il medico ha obbligo di abitarlo e di corrispondere un canone annuo pari ad un sesto dello stipendio o del compenso del quale egli è fornito. In caso di assenza o di legittimo impedimento, il sanitario può farsi sostituire da altro medico previamente accettato dalla direzione. L'assenza o l'impedimento debbono essere subito segnalati al direttore, che provvede ad avvertire il medico designato per la sostituzione.
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Medico. (Art. 24 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo