Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo II
Art. 21
Personale di educazione.
In vigore dal 13 giu 1940
All'istruzione civile dei minorenni attende il personale di educazione assegnato a ciascun Istituto e composto di censori, vice-censori e istitutori.
Il personale di educazione ha l'obbligo dell'insegnamento scolastico e del dopo-scuola; e gli sono inoltre attribuite le mansioni di sorveglianza generale, secondo le disposizioni del direttore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-21