Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo II

Art. 21

Personale di educazione.

In vigore dal 13 giu 1940
All'istruzione civile dei minorenni attende il personale di educazione assegnato a ciascun Istituto e composto di censori, vice-censori e istitutori. Il personale di educazione ha l'obbligo dell'insegnamento scolastico e del dopo-scuola; e gli sono inoltre attribuite le mansioni di sorveglianza generale, secondo le disposizioni del direttore.
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Personale di educazione. (Art. 21 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo