Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo II

Art. 17

Classificazione del personale.

In vigore dal 13 giu 1940
Il personale delle Case di rieducazione è composto di: direttori, censori, vice-censori, istitutori, assistenti, medici, cappellani, insegnanti, maestri d'arte, sottomaestri d'arte, suore. Alle Case di rieducazione possono essere inoltre destinati il personale amministrativo, di segreteria e di ragioneria, nonché il personale salariato, necessari per il funzionamento dei vari rami di servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-17

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Classificazione del personale. (Art. 17 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo