Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo II
Art. 17
Classificazione del personale.
In vigore dal 13 giu 1940
Il personale delle Case di rieducazione è composto di:
direttori,
censori,
vice-censori,
istitutori,
assistenti,
medici,
cappellani,
insegnanti,
maestri d'arte,
sottomaestri d'arte,
suore.
Alle Case di rieducazione possono essere inoltre destinati il personale amministrativo, di segreteria e di ragioneria, nonché il personale salariato, necessari per il funzionamento dei vari rami di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-17