Regolamento per le Case di rieducazioneParte PRIMATitolo I

Art. 13

Comitato di assistenza.

In vigore dal 18 ott 1951
In ogni capoluogo di mandamento è costituito un Comitato di assistenza minorile. Il Comitato si compone: a) del pretore, presidente; b) di quattro persone benemerite dell'assistenza sociale, designate dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo; c) di un rappresentante dell'Ente comunale di assistenza; d) di quattro datori di lavoro, designati dal prefetto della Provincia; e) dei direttori degli Istituti di rieducazione o di assistenza e beneficenza esistenti nel mandamento; f) del parroco del capoluogo del mandamento, o, in caso di più parrocchie, del sacerdote designato dall'Ordinario diocesano. Nei capoluoghi aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti, il numero delle persone indicate nelle lettere b) e d) è ridotto alla metà. Il Comitato è costituito con provvedimento del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, e dura in carica tre anni.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-13

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Comitato di assistenza. (Art. 13 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo