Regolamento per le Case di rieducazione›Parte PRIMA›Titolo I
Art. 13
Comitato di assistenza.
In vigore dal 18 ott 1951
In ogni capoluogo di mandamento è costituito un Comitato di assistenza minorile.
Il Comitato si compone:
a) del pretore, presidente;
b) di quattro persone benemerite dell'assistenza sociale, designate dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;
c) di un rappresentante dell'Ente comunale di assistenza;
d) di quattro datori di lavoro, designati dal prefetto della Provincia;
e) dei direttori degli Istituti di rieducazione o di assistenza e beneficenza esistenti nel mandamento;
f) del parroco del capoluogo del mandamento, o, in caso di più parrocchie, del sacerdote designato dall'Ordinario diocesano.
Nei capoluoghi aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti, il numero delle persone indicate nelle lettere b) e d) è ridotto alla metà.
Il Comitato è costituito con provvedimento del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, e dura in carica tre anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-13