Regolamento per le Case di rieducazioneParte PRIMATitolo I

Art. 9

Sorveglianza del tribunale per i minorenni sui risultati ottenuti dall'opera di rieducazione.

In vigore dal 13 giu 1940
Sorveglianza del tribunale per i minorenni sui risultati ottenuti dall'opera di rieducazione. Alla fine di ciascun anno scolastico, ed anche nel corso dell'anno, se sia richiesto dal pubblico ministero, il direttore della Casa di rieducazione riferisce al tribunale particolari e precise notizie sulla condotta del minorenne, sul profitto nel lavoro e nella scuola, sul rispetto avuto verso i superiori, sulle relazioni con la famiglia, sui rapporti coi compagni, nonché sugli eventuali episodi rivelatori della modificazione o della persistenza delle abitudini che determinarono l'assegnazione di lui all'Istituto. Per i minorenni, appartenenti alle sezioni indicate nell', le informazioni sono fornite alla fine di ogni semestre. Il tribunale, a mezzo di uno dei suoi componenti, interroga frequentemente il minorenne, per avere esatta conoscenza delle condizioni di lui e dei risultati ottenuti dall'opera di rieducazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-9

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