Regolamento per le Case di rieducazione›Parte PRIMA›Titolo I
Art. 6
Adeguazione dei mezzi rieducativi alla personalità dei minorenni.
In vigore dal 13 giu 1940
I mezzi rieducativi sono adeguati alle condizioni fisiche, psichiche e sociali dei minorenni.
Le Case di rieducazione sono specializzate con la prevalenza dell'indirizzo agricolo, o industriale, o scolastico.
La ripartizione dei minorenni è fatta in gruppi omogenei per età, per sviluppo fisico e psichico, per istruzione scolastica e professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-6