Regolamento per le Case di rieducazioneParte PRIMATitolo I

Art. 6

Adeguazione dei mezzi rieducativi alla personalità dei minorenni.

In vigore dal 13 giu 1940
I mezzi rieducativi sono adeguati alle condizioni fisiche, psichiche e sociali dei minorenni. Le Case di rieducazione sono specializzate con la prevalenza dell'indirizzo agricolo, o industriale, o scolastico. La ripartizione dei minorenni è fatta in gruppi omogenei per età, per sviluppo fisico e psichico, per istruzione scolastica e professionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-6

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Adeguazione dei mezzi rieducativi alla personalità dei minorenni. (Art. 6 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo