Regolamento per le Case di rieducazione›Parte PRIMA›Titolo I
Art. 3
Case di rieducazione speciali.
In vigore dal 13 giu 1940
In Case di rieducazione speciali sono ammessi:
1) i minori sottoposti a procedimento penale, quando non possono essere o non sono assoggettati a custodia preventiva;
2) i minori prosciolti per difetto di capacità di intendere o di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza;
3) i minori prosciolti per concessione del perdono giudiziale, o condannati con pena sospesa condizionalmente;
4) i minorenni che, precedentemente all'assegnazione ad una Casa di rieducazione o durante l'internamento, hanno riportato una condanna, o sono stati con provvedimento definitivo internati per misura di sicurezza;
5) i minorenni che il tribunale assegna per cattiva condotta a una Casa speciale, e finché tale assegnazione non è revocata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-3