Regolamento per le Case di rieducazione›Parte PRIMA›Titolo I
Art. 1
Finalità istituzionale.
In vigore dal 13 giu 1940
Regolamento per le Case di rieducazione
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Finalità istituzionale.
Le Case di rieducazione per minorenni sono destinate ai minori che per abitudini contratte, o in dipendenza dello stato di abbandono in cui si trovano di danno manifeste prove di traviamento e appaiono bisognevoli di correzione morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-1