Regolamento per le Case di rieducazioneParte PRIMATitolo I

Art. 1

Finalità istituzionale.

In vigore dal 13 giu 1940
Regolamento per le Case di rieducazione . Finalità istituzionale. Le Case di rieducazione per minorenni sono destinate ai minori che per abitudini contratte, o in dipendenza dello stato di abbandono in cui si trovano di danno manifeste prove di traviamento e appaiono bisognevoli di correzione morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-1

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Finalità istituzionale. (Art. 1 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo