Regolamento per le Case di rieducazione›Parte PRIMA›Titolo I
Art. 4
Decreti di internamento e loro esecuzione.
In vigore dal 18 ott 1951
L'internamento nelle case di rieducazione è ordinato dal tribunale per i minorenni nei modi indicati dall' della legge 27 maggio 1935, n. 835.
Il pubblico ministero competente per l'esecuzione richiede l'assegnazione al Ministero di grazia e giustizia e unisce alla richiesta una copia del provvedimento da eseguire e il foglietto informativo mod. 1030.
Il Ministero assegna i minorenni alle case di rieducazione, da esso dipendenti e a quelle gestite da pubbliche o private istituzioni, con le quali abbia stipulato apposita convenzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-4