Regolamento per le Case di rieducazione›Parte PRIMA›Titolo I
Art. 5
Sistema di rieducazione.
In vigore dal 19 mar 1953
La rieducazione deve essere indirizzata a conseguire l'armonico sviluppo della personalità fisica, psichica e morale del minorenne ed a suscitare in lui il senso della responsabilità dei suoi atti e quello dei doveri verso la società.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-5