Regolamento per le Case di rieducazioneParte PRIMATitolo I

Art. 5

Sistema di rieducazione.

In vigore dal 19 mar 1953
La rieducazione deve essere indirizzata a conseguire l'armonico sviluppo della personalità fisica, psichica e morale del minorenne ed a suscitare in lui il senso della responsabilità dei suoi atti e quello dei doveri verso la società.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-5

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Sistema di rieducazione. (Art. 5 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo