Regolamento per le Case di rieducazione›Parte PRIMA›Titolo I
Art. 10
Dimissione dei minorenni.
In vigore dal 13 giu 1940
La dimissione dalle Case di rieducazione è ordinata con decreto del tribunale dei minorenni quando il minore non è più bisognevole di correzione.
La dimissione è in ogni caso ordinata per il compimento degli anni ventuno, o per servizio militare di leva, o quando una grave infermità fisica o psichica impedisce il proseguimento dell'opera di rieducazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-10