Regolamento per le Case di rieducazione›Parte PRIMA›Titolo I
Art. 7
Mezzi rieducativi.
In vigore dal 19 mar 1953
Mezzi rieducativi sono la scuola, il lavoro e l'istruzione religiosa. Concorrono altresì alla rieducazione gli spettacoli teatrali e cinematografici, le radioaudizioni, le attività sportive e ogni altro mezzo ricreativo e culturale atto a realizzare il sistema di rieducazione di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-7