Regolamento per le Case di rieducazioneParte PRIMATitolo I

Art. 11

Sezioni di assistenza.

In vigore dal 13 giu 1940
I minorenni già rieducati e dei quali il tribunale ha sospesa la dimissione a norma dell' della legge 27 maggio 1935, n. 835, sono ammessi nelle sezioni di assistenza. L'organizzazione di tali sezioni è indirizzata al collocamento dei minorenni al lavoro fuori dell'Istituto, presso stabilimenti o ditte esistenti nella città nella quale si trova la Casa di rieducazione. Il direttore accerta periodicamente presso i datori di lavoro quale sia la condotta dei minorenni appartenenti alle sezioni di assistenza, e ne riferisce volta per volta al tribunale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-11

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Sezioni di assistenza. (Art. 11 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo