Regolamento per le Case di rieducazioneParte PRIMATitolo I

Art. 14

Attribuzioni del Comitato di assistenza.

In vigore dal 19 mar 1953
Il Comitato ha per scopo di assistere i minorenni al ritorno in famiglia, dopo la dimissione dalle Case di rieducazione o durante la licenza e di agevolarli, ove occorra, nel trovare stabile lavoro. L'attività dei Comitati si estende anche al collocamento al lavoro dei minorenni ammessi nelle sezioni di assistenza a norma dell'. Alla fine di ogni anno il Comitato propone al Ministero gli enti e le persone che ritiene meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-14

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Attribuzioni del Comitato di assistenza. (Art. 14 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo