Regolamento per le Case di rieducazione›Parte PRIMA›Titolo I
Art. 14
Attribuzioni del Comitato di assistenza.
In vigore dal 19 mar 1953
Il Comitato ha per scopo di assistere i minorenni al ritorno in famiglia, dopo la dimissione dalle Case di rieducazione o durante la licenza e di agevolarli, ove occorra, nel trovare stabile lavoro.
L'attività dei Comitati si estende anche al collocamento al lavoro dei minorenni ammessi nelle sezioni di assistenza a norma dell'.
Alla fine di ogni anno il Comitato propone al Ministero gli enti e le persone che ritiene meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-14