Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo II
Art. 18
Dovere particolare del personale di ogni grado nelle Case di rieducazione.
In vigore dal 13 giu 1940
Dovere particolare del personale di ogni grado nelle Case di rieducazione.
È particolare dovere del personale addetto alle Case di rieducazione quello di contribuire con le proprie osservazioni alla conoscenza dei minorenni da parte dell'autorità dirigente, rilevandone le varie manifestazioni non solo nei riguardi della disciplina e dell'ordine dell'Istituto, ma anche nei riguardi morali e sociali.
Delle osservazioni fatte il personale riferisce in un apposito registro tenuto dal censore, che lo presenta giornalmente al direttore.
Dell'interessamento a questo servizio è fatta speciale menzione nelle note di qualifica annuali di ciascun funzionario o impiegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-18