Regolamento per le Case di rieducazione›Parte PRIMA›Titolo I
Art. 15
Informazioni sui minorenni dimessi.
In vigore dal 13 giu 1940
Alla scadenza di un anno dal giorno nel quale i minorenni sono stati dimessi, il direttore assume riservatamente informazioni sulla loro condotta, per stabilire quali sono stati i risultati dell'opera di rieducazione.
Le informazioni sono assunte per un triennio, e i risultati sono comunicati annualmente al Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-15