Regolamento per le Case di rieducazioneParte PRIMATitolo I

Art. 15

Informazioni sui minorenni dimessi.

In vigore dal 13 giu 1940
Alla scadenza di un anno dal giorno nel quale i minorenni sono stati dimessi, il direttore assume riservatamente informazioni sulla loro condotta, per stabilire quali sono stati i risultati dell'opera di rieducazione. Le informazioni sono assunte per un triennio, e i risultati sono comunicati annualmente al Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-15

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Informazioni sui minorenni dimessi. (Art. 15 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo