Art. 15 · Informazioni sui minorenni dimessi.
Regolamento per le Case di rieducazioneParte PRIMATitolo I

Art. 15

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Informazioni sui minorenni dimessi.

In vigore dal 13 giu 1940
Alla scadenza di un anno dal giorno nel quale i minorenni sono stati dimessi, il direttore assume riservatamente informazioni sulla loro condotta, per stabilire quali sono stati i risultati dell'opera di rieducazione. Le informazioni sono assunte per un triennio, e i risultati sono comunicati annualmente al Ministero.
Storico versioni

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