Regolamento per le Case di rieducazioneParte PRIMATitolo I

Art. 8

Cartella biografica.

In vigore dal 13 giu 1940
Per ogni minorenne è compilata dal direttore la cartella biografica, nella quale sono riassunte le notizie risultanti dagli atti e dai registri della Casa di rieducazione. La cartella biografica è compilata all'atto dell'ammissione del minorenne nell'Istituto, ed è aggiornata ogni sei mesi, o anche prima in caso di trasferimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-8

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