Regolamento per le Case di rieducazioneParte PRIMATitolo I

Art. 2

Ripartizione delle Case di rieducazione.

In vigore dal 19 mar 1953
Le Case di rieducazione o fanno parte dei centri di rieducazione, o sono ripartite nel territorio della Repubblica con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-2

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