Regolamento per le Case di rieducazione›Parte PRIMA›Titolo I
Art. 2
Ripartizione delle Case di rieducazione.
In vigore dal 19 mar 1953
Le Case di rieducazione o fanno parte dei centri di rieducazione, o sono ripartite nel territorio della Repubblica con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-2