Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo II
Art. 32
Personale delle Case femminili.
In vigore dal 13 giu 1940
Nelle Case di rieducazione femminili le mansioni di educazione, di istruzione professionale, di sorveglianza e di fatica sono affidate alle suore.
La superiora delle suore esercita le funzioni del censore e, fatta eccezione per l'adempimento delle pratiche religiose, quelle del cappellano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-32