Art. 32 · Personale delle Case femminili.
Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo II

Art. 32

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Personale delle Case femminili.

In vigore dal 13 giu 1940
Nelle Case di rieducazione femminili le mansioni di educazione, di istruzione professionale, di sorveglianza e di fatica sono affidate alle suore. La superiora delle suore esercita le funzioni del censore e, fatta eccezione per l'adempimento delle pratiche religiose, quelle del cappellano.
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