Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 37

Visita di persone estranee all'istituto.

In vigore dal 19 mar 1953
Le Case di rieducazione non possono essere visitate senza il permesso del Ministero. Tale permesso non è necessario: 1) ai Ministri Segretari di Stato, ai Sottosegretari di Stato e ai membri del Parlamento; 2) ai presidenti delle corti e dei tribunali, ai capi degli uffici del pubblico ministero, rispettivamente nei distretti e nei circondari di loro giurisdizione; 3) ai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni e alle persone che li accompagnano per ragioni del loro servizio o ufficio; 4) ai Vescovi della diocesi e alle persone che li accompagnano per ragioni del loro ufficio; 5) ai prefetti nella rispettiva Provincia; 6) ai funzionari dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, dell'Arma dei carabinieri e della pubblica sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni; 7) ai componenti il locale Comitato di assistenza minorile; 8) al medico provinciale nonché alle persone che l'accompagnano per ragioni del suo servizio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-37

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Visita di persone estranee all'istituto. (Art. 37 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo