Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 39

Registri delle visite.

In vigore dal 13 giu 1940
Presso la direzione delle Case di rieducazione si tiene un registro, nel quale le persone che visitano l'Istituto sono invitate a scrivere il loro nome e cognome, la loro qualità, e le osservazioni che ritengono di fare. Un altro registro è riservato alle persone che visitano l'Istituto per ragioni del loro ufficio; esse vi fanno risultare della visita e, volendo, delle osservazioni fatte o degli ordini dati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-39

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Registri delle visite. (Art. 39 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo