Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 44
Indagini iniziali per l'indirizzo dell'opera di rieducazione.
In vigore dal 19 mar 1953
Subito dopo l'ingresso del minorenne nell'Istituto, il direttore assume sul conto di lui precise notizie circa le manifestazioni e le cause del traviamento, circa la condotta dallo stesso tenuta nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, e i precedenti giudiziari, morali e morbosi di lui, Se risulta che il minorenne abbia appartenuto ad istituti scolastici pubblici o privati; che sia stato assistito da organi dell'Opera nazionale maternità e infanzia o da altre istituzioni o enti; che sia stato in precedenza detenuto anche solo per fermo o per custodia preventiva, o sottoposto a misura di sicurezza, anche se non detentiva, che, infine, la sua condotta abbia dato luogo a indagini da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, il direttore assume particolareggiate informazioni dalle autorità, dall'istituto, dall'ente o dalla scuola, e ottenuta copia integrale della cartella personale eventualmente compilata presso le dette istituzioni, la allega alla cartella indicata nell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-44