Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 41
Bagno e vestizione.
In vigore dal 13 giu 1940
Dopo la visita medica, il minore è sottoposto al bagno alle altre cure di nettezza; riceve gli effetti di corredo è indossa il vestiario uniforme.
Gli effetti di biancheria, di vestiario e gli altri oggetti appartenenti al minorenne, sono fatti lavare quando occorre e depositati in magazzino, o consegnati alla famiglia, o a questa spediti a spese del minorenne.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-41