Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 41

Bagno e vestizione.

In vigore dal 13 giu 1940
Dopo la visita medica, il minore è sottoposto al bagno alle altre cure di nettezza; riceve gli effetti di corredo è indossa il vestiario uniforme. Gli effetti di biancheria, di vestiario e gli altri oggetti appartenenti al minorenne, sono fatti lavare quando occorre e depositati in magazzino, o consegnati alla famiglia, o a questa spediti a spese del minorenne.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-41

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Bagno e vestizione. (Art. 41 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo