Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 42
Osservazione.
In vigore dal 13 giu 1940
I minorenni nuovi giunti sono sottoposti a un accertamento completo delle loro condizioni fisiche e psichiche.
L'osservazione è compiuta in uno speciale reparto dell'infermeria e la sua durata è stabilita dal medico; il quale, quando ritiene di averla completata, presenta al direttore una relazione sull'esito degli accertamenti compiuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-42