Art. 42 · Osservazione.
Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 42

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Osservazione.

In vigore dal 13 giu 1940
I minorenni nuovi giunti sono sottoposti a un accertamento completo delle loro condizioni fisiche e psichiche. L'osservazione è compiuta in uno speciale reparto dell'infermeria e la sua durata è stabilita dal medico; il quale, quando ritiene di averla completata, presenta al direttore una relazione sull'esito degli accertamenti compiuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-42