Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 38

Accompagnamento dei visitatori.

In vigore dal 13 giu 1940
I visitatori sono accompagnati dal direttore o da un funzionario da lui delegato, fatta eccezione per i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, per il direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena e per gli ispettori o i delegati del Ministero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accompagnamento dei visitatori. (Art. 38 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo