Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 38
Accompagnamento dei visitatori.
In vigore dal 13 giu 1940
I visitatori sono accompagnati dal direttore o da un funzionario da lui delegato, fatta eccezione per i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, per il direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena e per gli ispettori o i delegati del Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-38