Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 36

Attribuzioni del portinaio.

In vigore dal 13 giu 1940
La sorveglianza del portinaio è diretta: 1) ad impedire l'ingresso di chi non abbia facoltà di accedere nell'Istituto; 2) ad annotare sul registro prescritto l'ora di entrata e di uscita del personale; 3) ad annotare sul registro prescritto tutti gli oggetti che sono introdotti nell'Istituto e quelli che ne sono portati fuori; 4) a controllare che non escano dall'Istituto manufatti per i quali non sia stato emesso dal contabile l'ordine di uscita; 5) ad avvertire prontamente il censore di ogni fatto notevole che cada sotto la sua osservazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-36

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Attribuzioni del portinaio. (Art. 36 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo