Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 36
Attribuzioni del portinaio.
In vigore dal 13 giu 1940
La sorveglianza del portinaio è diretta:
1) ad impedire l'ingresso di chi non abbia facoltà di accedere nell'Istituto;
2) ad annotare sul registro prescritto l'ora di entrata e di uscita del personale;
3) ad annotare sul registro prescritto tutti gli oggetti che sono introdotti nell'Istituto e quelli che ne sono portati fuori;
4) a controllare che non escano dall'Istituto manufatti per i quali non sia stato emesso dal contabile l'ordine di uscita;
5) ad avvertire prontamente il censore di ogni fatto notevole che cada sotto la sua osservazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-36