Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 49

Obbligo dell'obbedienza. Istanze.

In vigore dal 13 giu 1940
I minorenni hanno il dovere dell'obbedienza, pronta e rispettosa, agli ordini impartiti dal personale di ogni grado addetto all'Istituto. Sono vietati le istanze e i reclami collettivi. I minorenni possono chiedere di essere ascoltati dal censore o dal direttore, per esporre fatti o rivolgere istanze, ma la richiesta è presentata, a voce o per iscritto, all'assistente di squadra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-49

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Obbligo dell'obbedienza. Istanze. (Art. 49 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo