Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 49
Obbligo dell'obbedienza. Istanze.
In vigore dal 13 giu 1940
I minorenni hanno il dovere dell'obbedienza, pronta e rispettosa, agli ordini impartiti dal personale di ogni grado addetto all'Istituto.
Sono vietati le istanze e i reclami collettivi. I minorenni possono chiedere di essere ascoltati dal censore o dal direttore, per esporre fatti o rivolgere istanze, ma la richiesta è presentata, a voce o per iscritto, all'assistente di squadra.
Storico versioni
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