Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 53
Igiene e pulizia personale.
In vigore dal 13 giu 1940
I minorenni sono tenuti alla buona conservazione del vestiario e del corredo ad essi affidati, e all'osservanza di tutte le norme della nettezza, specialmente per quanto riguarda la pulizia dei capelli, dei denti e delle unghie.
Devono fare il bagno di pulizia almeno ogni otto giorni e il lavaggio dei piedi almeno ogni tre giorni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-53