Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 56
Cambio della biancheria e del corredo.
In vigore dal 13 giu 1940
Le lenzuola sono cambiate almeno ogni dieci giorni.
Le camicie, le mutande, gli asciugamani e le federe sono cambiate ogni settimana; i fazzoletti e le calze due volte alla settimana.
Il cambio degli altri effetti di corredo e il cambio straordinario di quelli sopra indicati è seguito quando ne sia riconosciuta la necessità.
Il crine dei materassi e dei cuscini è rinnovato quando occorre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-56