Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 56

Cambio della biancheria e del corredo.

In vigore dal 13 giu 1940
Le lenzuola sono cambiate almeno ogni dieci giorni. Le camicie, le mutande, gli asciugamani e le federe sono cambiate ogni settimana; i fazzoletti e le calze due volte alla settimana. Il cambio degli altri effetti di corredo e il cambio straordinario di quelli sopra indicati è seguito quando ne sia riconosciuta la necessità. Il crine dei materassi e dei cuscini è rinnovato quando occorre.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-56

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Cambio della biancheria e del corredo. (Art. 56 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo