Art. 56 · Cambio della biancheria e del corredo.
Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 56

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Cambio della biancheria e del corredo.

In vigore dal 13 giu 1940
Le lenzuola sono cambiate almeno ogni dieci giorni. Le camicie, le mutande, gli asciugamani e le federe sono cambiate ogni settimana; i fazzoletti e le calze due volte alla settimana. Il cambio degli altri effetti di corredo e il cambio straordinario di quelli sopra indicati è seguito quando ne sia riconosciuta la necessità. Il crine dei materassi e dei cuscini è rinnovato quando occorre.
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